Regolamento

CORSO DI DOTTORATO (Terzo ciclo)

Art. 1 – Corso di Dottorato

Il corso di Dottorato ha la durata di tre anni, preceduti da un Anno Propedeutico, e, oltre a completare l’alta formazione scientifica dello studente (anche nel campo della conduzione di scavi archeologici, ricognizioni sul campo e analisi monumentali di dettaglio), mira a renderlo in grado di elaborare una ricerca originale, condotta con rigoroso metodo scientifico, capace di innovare le conoscenze su un tema specifico dell’Archeologia cristiana; i risultati conseguiti dovranno meritare la dignità di pubblicazione.

 

Art. 2 – Anno Propedeutico

  1. a) Per l’ammissione al Dottorato è necessario acquisire la preparazione di base negli insegnamenti dell’Archeologia cristiana con la frequenza di un Anno Propedeutico. L’Anno Propedeutico è concepito come un’unità formativa autonoma che permette di acquisire 60 ECTS.
  2. b) Per l’iscrizione all’Anno Propedeutico si richiede un grado accademico di secondo livello in discipline archeologiche, storiche, storico-artistiche o in teologia (ad esempio, per l’Italia, la Laurea in Lettere del “vecchio ordinamento” o la Laurea Specialistica e Magistrale) per i paesi che aderiscono al Processo di Bologna; per quelli che non aderiscono al Processo di Bologna, il Consiglio Accademico opererà una valutazione del grado accademico. E’ richiesta anche una conoscenza sufficiente del Latino e del Greco. L’eventuale debito formativo nel Latino o Greco potrà essere assolto attraverso la frequenza di corsi di base (esterni o eventualmente interni all’Istituto); tale frequenza dovrà essere documentata con un attestato.
  3. c) Per accedere all’Anno Propedeutico gli studenti devono presentare curriculum e titoli, che saranno valutati dal Consiglio; se ritenuti validi, saranno ammessi alla frequenza
  4. d) Ogni anno potranno essere ammessi a frequentare l’Anno Propedeutico non più di 20 studenti ordinari (art. 2c).
  5. e) Si ammettono all’Anno Propedeutico, dopo la presentazione di una domanda cautelativa, anche gli studenti che conseguiranno nella propria università la laurea di secondo ciclo, richiesta per l’iscrizione (art. 2b), nei mesi di novembre-dicembre dell’anno accademico in corso; se i titoli saranno valutati positivamente, lo studente potrà iscriversi e seguire i corsi come straordinario, formalizzando in seguito (entro comunque l’anno accademico) la sua immatricolazione.
  6. f) Non viene ammesso come studente ordinario chi ha superato l’età di 70 anni.
  7. g) Le domande di iscrizione si accettano presso la Segreteria dell’Istituto dal 10 settembre al 10 ottobre di ogni anno. Lo studente è tenuto a presentare un curriculum, il certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti, oltre al tema della tesi di laurea e il nome del relatore, ed eventuali attestati e titoli ritenuti utili alla sua valutazione. Inoltre, gli ecclesiastici devono produrre una presentazione dell’Ordinario e una dichiarazione del Superiore di un Istituto Ecclesiastico di Roma che ne attesti la residenza presso il medesimo. I laici devono presentare una lettera del parroco o di altro ecclesiastico che ne attesti la probità morale.

 

  1. h) L’iscrizione all’Anno Propedeutico, dopo aver ottenuto il parere positivo del Consiglio, si potrà effettuare fino al giorno di apertura dell’anno accademico. I nuovi studenti dovranno pagare la tassa di iscrizione e presentare sette fotografie.
  2. i) Uno studente iscritto ad un’altra università, che segue come studente ordinario singoli insegnamenti dell’Anno Propedeutico o del primo anno di Dottorato (cfr. art 3b), dovrà comprovare la sua idoneità attraverso un colloquio con il professore della disciplina.
  3. j) All’inizio di ogni anno accademico, gli studenti del corso dell’Anno Propedeutico eleggono un proprio rappresentante. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il rappresentante degli studenti deve facilitare la comunicazione tra gli studenti e l’Istituto e può essere presente alle riunioni del Consiglio Accademico per i punti all’Ordine del Giorno dedicati agli studenti.

 

Art. 3 – Ammissione al Dottorato

  1. a) Può accedere al Corso di Dottorato lo studente che abbia frequentato l’Anno Propedeutico e sostenuto gli esami relativi, ovvero sia in possesso del Diploma di Licenza V.O. rilasciato dal Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (cfr. artt. 10-11); si richiede la votazione minima di “magna cum laude”.
  2. b) Possono anche accedere al Corso di Dottorato studenti di altre università, che abbiano conseguito, con una votazione pari a “magna cum laude”, un diploma di secondo ciclo o titolo equipollente; il curriculum studiorum dovrà aver compreso materie specifiche dell’Archeologia Cristiana secondo un iter equivalente a quello dell’Anno Propedeutico dell’Istituto, valutato in modo insindacabile dal Consiglio Accademico.
  3. c) Lo studente dovrà anche possedere la conoscenza adeguata di almeno una lingua moderna oltre l’Italiano, comprovata da attestati, dal curriculum di studi e da una verifica scritta da sostenere durante l’esame di ammissione (art. 3d).
  4. d) Gli studenti in possesso di questi requisiti, sia quelli provenienti dall’Istituto che da altre università, sono ammessi a sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova scritta su uno degli argomenti proposti dal Consiglio. Gli elaborati potranno essere redatti in una delle lingue ammesse nelle Università Pontificie.
  5. e) Il candidato dovrà inoltre proporre un tema di ricerca da svolgere come tesi di Dottorato, tema che, nel caso di superamento della prova, sarà approvato dal Consiglio, il quale provvederà pure ad affidare lo studente alla guida di uno dei docenti.
  6. f) Il numero massimo di studenti ammessi al Corso di Dottorato è ogni anno di 10.

Art. 4 – Struttura del Dottorato

  1. a) Nel primo anno, il dottorando dovrà frequentare i corsi previsti dal programma didattico, miranti al completamento della preparazione specifica nelle varie discipline dell’Archeologia Cristiana e partecipare ad attività sul campo. Alla fine dell’anno accademico lo studente dovrà sostenere i relativi esami, maturando un totale di 60 ECTS.
  2. b) Nel secondo anno, il dottorando dovrà frequentare almeno tre corsi o seminari, indicati dal Consiglio Accademico, con obbligo di presenza, ma senza dover sostenere l’esame finale. Tali corsi non fanno maturare ECTS. Il dottorando dovrà inoltre partecipare alla preparazione dell’annuale viaggio di studio. Potrà anche essere invitato a tenere seminari su temi affini a quelli

 

della sua ricerca nell’ambito degli insegnamenti impartiti nell’Istituto.

  1. c) Nel terzo anno di corso lo studente sarà interamente impegnato nella stesura della tesi dottorale.
  2. d) Alla fine di ogni anno accademico il lavoro di ricerca sarà sottoposto ad una verifica di avanzamento da parte dei docenti. Ogni studente dovrà far pervenire in segreteria, almeno entro 15 giorni prima della data fissata nel mese di ottobre, un elaborato di sintesi o capitoli nella stesura definitiva (questi ultimi obbligatori dal II anno di corso), già vagliati dal tutor e completi di apparato bibliografico, dai quali possa emergere chiaramente lo status del lavoro. La valutazione positiva dell’avanzamento della ricerca sarà vincolante per il passaggio all’anno successivo del Corso di Dottorato.

 

Art. 5 – Dottorato in co-tutela

  1. a) Sono ammessi dottorati in co-tutela, che consentano agli iscritti presso l’Istituto o presso università italiane e straniere di svolgere la tesi di dottorato con periodi di ricerca alternata nelle due sedi. La tesi sarà seguita da due tutores, uno per l’Istituto, l’altro per l’università partner.

 

  1. b) Ogni dottorato in co-tutela è regolato da apposita Convenzione stipulata tra i Rettori delle università interessate, previa approvazione della stessa da parte del Consiglio Accademico. Prima della stipula dell’accordo di co-tutela la proposta deve essere preventivamente approvata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (Lettera della CEC prot. nr. 655, 656, 657/2015), alla quale far pervenire la documentazione complementare alle Convenzioni stipulate.

 

  1. c) La co-tutela di tesi di dottorato può essere attuata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso. Per i Dottorati proposti da altra università il dottorando dovrà frequentare tutti i corsi previsti per il primo anno di corso di dottorato con verifica finale.

 

Art. 6 – Borse di studio

  1. a) L’Istituto assegna ogni anno una borsa di studio per il Corso di Dottorato in base alle disponibilità economiche o a convenzioni con altri Enti. Il vincitore della borsa si impegna a non percepire altro reddito fisso. Nel caso egli rinunci alla borsa di studio, questa passerà automaticamente al primo degli idonei del medesimo concorso.
  2.            b) Inoltre l’Istituto può assegnare ogni anno una borsa di studio per l’Anno Propedeutico in base alle disponibilità economiche o a convenzioni con altri Enti. Il vincitore della borsa si impegna a non percepire altro reddito fisso. Nel caso egli rinunci alla borsa di studio, questa passerà automaticamente al primo degli idonei del medesimo concorso.
  3. c) I borsisti non pagano la tassa di iscrizione. Pagano, invece, regolarmente il diploma. Sono tenuti a prestare la loro collaborazione nell’Istituto, così come loro sarà indicato all’inizio dell’anno accademico.

 

Art. 7 – Rappresentante degli studenti

All’inizio di ogni anno accademico, gli studenti del Corso di Dottorato eleggono un proprio rappresentante. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il rappresentante degli studenti deve facilitare la comunicazione tra gli studenti e l’Istituto e può essere presente alle riunioni del Consiglio Accademico per i punti all’Ordine del Giorno dedicati agli studenti.

 

Art. 8 – Tesi di Dottorato

  1. a) Il titolo della tesi di Dottorato, approvato al momento dell’ammissione (cfr. art. 3d), deve essere depositato in Segreteria su modulo apposito, firmato dal professore di riferimento e dallo studente. Il tema di ricerca, nel caso di sospensione temporanea degli studi da parte del dottorando, sarà a lui riservato per non più di cinque anni.
  2. b) La tesi di Dottorato può essere scritta in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo o Latino, e deve essere di almeno 150 pagine (non contando la bibliografia finale e le illustrazioni). La tesi va consegnata in Segreteria in tre copie almeno 30 giorni prima della difesa.
  3. c) La tesi sarà difesa di fronte a una commissione composta dai docenti dell’Istituto ed eventualmente da professori esterni. Nella seduta, il candidato dovrà esporre e difendere i suoi argomenti, rispondendo alle osservazioni del relatore e del correlatore e degli altri professori presenti.

 

Art. 9 – Pubblicazione della tesi e conseguimento del diploma di Dottorato

Il “testimonium authenticum de adepto Doctoratu” (Diploma di Dottorato) si consegna solo dopo che la tesi (o almeno una sua parte significativa) venga pubblicata. L’Istituto garantisce la pubblicazione delle tesi di Dottorato approvate. Spetta al Consiglio decidere, sentito il parere del relatore della tesi, se pubblicare l’elaborato come monografia o come ampio articolo. I relatori dovranno esprimere il loro parere in merito per iscritto. L’elaborato, con eventuali modifiche e correzioni suggerite dal relatore, dovrà comunque essere approvato per la pubblicazione dal Consiglio, previa la consueta lettura di due censori.

 

Licenza

(Secondo Ciclo)

 

Art. 10 – Struttura

L’Istituto fornisce anche la possibilità di conseguire il titolo di Licenza (corrispondente ad una laurea di 2˚ ciclo), per il quale è valido l’Anno Propedeutico (60 ECTS) cumulato con i crediti dei due Corsi speciali erogati dall’Istituto (Monumenti di Roma cristiana [25 ECTS] e Tecniche e metodologie dell’Archeologia Cristiana [25 ECTS]) e la presentazione di un elaborato finale (10 ECTS), per un totale di 120 ECTS. Ove uno dei due corsi non fosse attivato per motivi contingenti, il Consiglio indicherà o predisporrà un percorso didattico-pratico alternativo per un equivalente numero di crediti.

 

Art. 11 – Tesi di Licenza

  1. a) L’argomento e il titolo del lavoro scritto necessario per conseguire la Licenza devono essere approvati da un professore dell’Istituto, competente per argomento, e consegnati in Segreteria entro il 30 novembre dell’anno accademico nel quale si intende conseguire il Diploma. Il professore seguirà come tutor la redazione della tesi.
  2. b) L’elaborato verrà consegnato in Segreteria, in due copie, entro il mese di maggio. Per eccezionali e documentati motivi, che saranno vagliati dal Consiglio Accademico, lo studente ha la possibilità di consegnare la tesi entro il 10 di ottobre.
  3. c) La tesi di Licenza dovrà avere una lunghezza compresa tra le 70 e le 100 pagine di testo (escluse la bibliografia finale e le illustrazioni).

 

Corsi speciali

 

Art. 12 – Corsi speciali

  1. a) Ogni anno l’Istituto eroga Corsi speciali, che fanno maturare 25 ECTS. Possono iscriversi sia esterni, provvisti di un titolo scolastico superiore, sia studenti che abbiano frequentato l’Anno Propedeutico e sostenuto i relativi esami e che intendano conseguire il Diploma di Licenza (cfr. art. 10), invece che seguire il percorso dottorale.
  2. b) Il Consiglio Accademico affida ad uno dei professori il coordinamento dei Corsi speciali; questi sottoporrà alla fine di ogni anno accademico al Consiglio stesso per approvazione la programmazione didattica prevista per l’anno successivo.

 

Categorie di studenti

Art. 13 – Ordinari

  1. a) Sono gli studenti che seguono tutti gli insegnamenti dell’Anno Propedeutico, del Corso di Dottorato o che intendano conseguire il Diploma di Licenza; essi sostengono, alla fine di ogni anno in cui siano previsti, gli esami per le varie discipline.
  2. b) Possono far parte degli studenti ordinari anche gli studenti ordinari di altre università che desiderano seguire singoli insegnamenti e sostenere gli esami relativi, allo scopo di conseguire ECTS spendibili nel curriculum di studio dell’università di provenienza.

Art. 14 – Straordinari

Sono gli studenti che seguono tutti gli insegnamenti dell’Anno Propedeutico e del primo anno di Dottorato, come gli ordinari, ma senza sostenere esami e senza conseguire diplomi.

Art. 15 – Uditori

Sono gli studenti che seguono alcuni insegnamenti (fino al massimo di tre), senza sostenere il relativo esame.

Esami, tasse e diplomi

Art. 16 – Esami

  1. a) L’iscrizione agli esami si effettua dopo la fine delle lezioni e, per il conseguimento del Diploma di Licenza, dopo aver consegnato l’elaborato finale. Per essere ammessi all’esame di una singola materia occorre aver frequentato almeno i 2/3 delle lezioni. Si computano come lezioni frequentate anche quelle cui lo studente non ha potuto presenziare per motivi di salute (attestate da certificato medico) o altre cause considerate giustificate dal Regolamento generale della Curia Romana (artt. 54 e 55, consultabile su www.vatican.va).

 

  1. b) La firma attestante la presenza va apposta nel “Foglio delle presenze” all’inizio di ogni lezione o visita. La presenza a lezioni straordinarie (cioè fuori dal regolare orario) non dovrà essere comprovata da firma.
  2. c) Gli esami si svolgono, salvo eccezioni (vedi art. 16e), nel mese di giugno.
  3. d) Il giudizio viene espresso con i seguenti voti:

non probatus       voto 0 – 5,99/10

probatus          6 – 6,99/10

bene probatus               7 – 7,99/10

cum laude probatus      8 – 8,99/10

magna cum laude probatus 9 – 9,74/10

summa cum laude probatus ”       9,75 – 10/10.

Per superare l’esame è sufficiente il voto “probatus”.

  1. e) Se lo studente si ritira durante l’esame o non lo supera, potrà ripetere la prova nella sessione di ottobre. Gli studenti che non potranno sostenere l’esame nel mese di giugno per motivi di salute o altre cause considerate giustificate dal Regolamento Generale della Curia Romana devono comunicare la loro assenza prima del giorno degli esami (salvo cause di forza maggiore), pena l’esclusione dalla possibilità di sostenere la prova nella sessione di ottobre.
  2. f) Chi non supera tutti gli esami dell’Anno Propedeutico (eventualmente anche distribuiti su

due anni, art. 20b) non potrà essere ammesso al Dottorato.

  1. g) La valutazione conseguita per il Diploma di Licenza è il risultato della media tra il voto della tesi e la media dei voti ottenuti agli esami dell’Anno Propedeutico e dei due Corsi speciali.

Art. 17 – Crediti formativi (ECTS)

  1. a) L’Istituto adotta il sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System). Ad ogni corso corrisponde un numero di crediti che concorre al totale di 60 ECTS rispettivamente per l’Anno Propedeutico e per il primo anno di Dottorato. 1 ECTS corrisponde a 25

ore di impegno dello studente. Nel caso di insegnamento frontale, si calcola che le 25 ore sono così composte: 8 ore di lezione frontale; 16 ore di studio individuale; 1 ora per l’esame. Per ogni altra attività, compresa la partecipazione a scavi archeologici ed altre attività sul campo, 25 ore di impegno corrispondono a 1 ECTS.  

Il totale dei crediti ECTS per l’Anno Propedeutico sarà ottenuto con la frequenza dei corsi e il superamento dei relativi esami, con la partecipazione alle conferenze organizzate dall’Istituto e all’annuale viaggio di studio e con la partecipazione ad uno scavo o seminario didattico o corso seguito fuori sede, riconosciuti dall’Istituto. Per il primo anno di Dottorato verrà ottenuto con la frequenza dei corsi previsti e con il superamento dei relativi esami, con la partecipazione alle conferenze organizzate dall’Istituto e all’annuale viaggio di studio.

Art. 18 – Tasse

  1. La tassa di iscrizione all’Anno Propedeutico e al primo anno del Dottorato va pagata in Segreteria dopo le prove di ammissione ed entro il 5 novembre, dalle 9,00 alle 12,00 (escluso il sabato). Il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi del Dottorato si effettua a partire dal 1° ottobre negli stessi orari.
  1. b) La tassa di iscrizione per gli studenti ordinari e straordinari dell’Anno Propedeutico è di 1500 euro e del corso di Dottorato è di 1.800 euro. Nella quota di iscrizione è compreso il 50 % del costo dell’annuale viaggio di studio. In caso di mancato passaggio di anno nel corso di Dottorato (cfr.  art. 4d) la tassa di nuova iscrizione allo stesso anno è di 200 euro, ma non
    copre il viaggio di studio annuale. Gli studenti di altre università che seguono singoli insegnamenti come studenti ordinari, e gli uditori, pagano 300 euro per ogni insegnamento e devono presentare quattro fotografie al momento dell’iscrizione.

Art. 19 – Diplomi e certificati

  1. a) I Diplomi cartacei dell’Anno Propedeutico, della Licenza e del Dottorato vengono prodotti su richiesta dello studente.
  2. b) Il “Supplemento” ai Diplomi si consegna su richiesta dello studente ed è gratuito.

 

Calendario

Art. 20 –Anno accademico

  1. a) L’anno accademico, sia per l’Anno Propedeutico che per il Dottorato, inizia il 5 novembre con una inaugurazione; se il 5 novembre cade di sabato o domenica, l’anno accademico inizia il lunedì successivo. Le lezioni iniziano il primo giorno feriale successivo all’inaugurazione e terminano alla fine di maggio.
  2. b) Esiste per gli studenti la possibilità eccezionale, motivata da particolari esigenze (che saranno comunque vagliate dal Consiglio Accademico), di poter suddividere i corsi dell’Anno Propedeutico e del primo anno di Dottorato in due sezioni.